Tanti i lucerini che chiedono chiarimenti. Per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell’affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento.D’ora in poi si potrà tornare ad usare il cache per cifre che non superino i 999,99 euro, senza il rischio di sanzioni amministrative.
Con il parere espresso qualche giorno fa dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro, ovvero l’ufficio del Ministero dell’Economia e delle Finanze che si occupa della prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali a seguito di richieste di chiarimenti provenute su indirizzo dellAgenzia delle Entrate, si fa chiarezza su un aspetto che in questi giorni è rimbalzato sui media, soprattutto quelli di settore, e che sta particolarmente a cuore ai cittadini: la tracciabilità del pagamento dellaffitto delle abitazioni.
Dal 1 gennaio di questanno infatti era entrato in vigore il divieto di pagamento in contanti per i canoni di locazione delle case (compresi gli affitti per i quali non cè obbligo di registrazione, come quelli stagionali, con esclusione di immobili per uso commerciale, box, cantine e posti auto), e quindi da pagarsi con strumenti tracciabili, cioè bonifici, assegni o anche, se possibile, bancomat e carte di credito.
È in pratica una delle misure contenute nella legge di stabilità 2014 approvata a dicembre scorso.
I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative recita infatti larticolo 50 – fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
La legge, inoltre attribuisce ai Comuni la mansione di controllo in relazione ai contratti di locazione, attività di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.
Le sanzioni previste avrebbero fatto incorrere i cittadini nelle violazioni delle norme per l’antiriciclaggio, col rischio di essere esclusi per sempre dalla possibilità di poter usufruire delle detrazioni fiscali relative all’abitazione.
“Con questa risposta del Ministero – spiega Dario Gagliardi, responsabile della Gagliardi Immobiliare, – si riapre la questione a partire delle sanzioni, poiché quelle previste dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007 sullantiriciclaggio in pratica scatteranno solo se viene superata la soglia di 1.000 euro. Sotto tale importo, secondo linterpretazione data dalla V Direzione del Dipartimento del Tesoro, ed è bene sottolinearlo, per la tracciabilità è sufficiente una ricevuta di pagamento.
Tuttavia, sono davvero tante le persone che in questi giorni si stanno rivolgendo a noi per chiarimenti, poiché si è creata effettivamente una situazione che genera incertezza, soprattutto adesso che si avvicina il pagamento del mese di marzo. Effettivamente, cè uno squilibrio, a livello di informazione, tra l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, che è stata ampiamente trattata dai mezzi di comunicazione, e l’eco dato al parere del Ministero che invece sembra minore e molti cittadini sono disorientati.
Nei giorni scorsi Il sole 24 ore aveva sottolineato come secondo il Tesoro, poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell’articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, quest’ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia.
Insomma, per i pagamenti in contanti fino a 999,99 euro dell’affitto è sufficiente una semplice ricevuta di pagamento che, a quanto pare, basterebbe anche a garantire alle parti le agevolazioni e le detrazioni previste dalla legge.