Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore la nuova normativa sullAPE, lattestato di prestazione energetica che è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile. Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa. Sanzioni da 3.000 a 18.000 euro a carico del proprietario in caso di mancata redazione dellAPE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto.Dal 1 ottobre 2015 entra in vigore la nuova normativa sullAPE, lattestato di prestazione energetica che è necessario in caso di vendita o affitto di un immobile.
Le Linee Guida Nazionali prevedono lintroduzione di un modello unico nazionale e quindi definiscono:
i criteri generali, i nuovi metodi di calcolo adeguati secondo la metodologia europea, le procedure amministrative, la classificazione degli edifici secondo la destinazione duso e i requisiti minimi per i nuovi edifici soggetti a riqualificazione energetica o ristrutturazione.
Il Decreto Attuativo riguarda sia edifici pubblici che privati esistenti, di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione.
Introduce la nuova nozione di edificio a energia quasi zero i cui requisiti da aggiornare ogni 5 anni prevedono che dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti ad importanti ristrutturazioni dovranno essere a energia quasi zero.
Ecco le novità:
Metodologia di calcolo omogenea su tutto il territorio a cui ogni regione dovrà adeguarsi entro 2 anni dallentrata in vigore del decreto;
Nuovi metodi di calcolo: lIPE delledificio e la conseguente classe energetica dipenderanno da tutti i servizi presenti nelledificio (climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, illuminazione)
Aumento da 7 a 10 delle classi energetiche: A4 classe più alta, G classe più bassa
LAPE deve essere redatto da un certificatore abilitato ai sensi del Regolamento 75/2013 con laggiunta dellobbligo di effettuare almeno un sopralluogo nelledificio o nellunità immobiliare
Entro 90 gg dallentrata in vigore del Decreto sarà istituito dallEnea in Sistema Informativo Nazionale (cd. SIAPE) che raccoglierà tutti i dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica, che le Regioni e le Province Autonome avranno lobbligo di utilizzare.
Rimane invece 10 anni il termine di validità dellAPE.
In merito alle sanzioni, il Decreto richiama esplicitamente larticolo 15 del D.lgs. 192/2005:
– a carico del certificatore (multa da 700 a 4.200 euro per un APE non corretto);
– del direttore dei lavori (multa da 1.000 a 6.000 per la mancata presentazione dellAPE al Comune);
– del costruttore/proprietario (multa da 3.000 a 18.000 euro in caso di mancata redazione dellAPE per edifici nuovi, ristrutturati, messi in vendita o in affitto).
– Leggi anche: Rogito notarile: obbligatoria la certificazione energetica